(massima n. 1)
Nel caso di proposizione dell'appello con riserva dei motivi, a norma del secondo comma dell'art. 433 c.p.c. fino a che il relativo termine di presentazione non sia ancora scaduto, il giudice di secondo grado può disporre il rinvio dell'udienza di discussione, per consentire all'appellante la presentazione dei motivi d'appello a seguito dell'avvenuta pubblicazione della sentenza appellata.