(massima n. 1)
Nel rito del lavoro — che si applica anche alle controversie in materia di locazione urbana, ai sensi degli artt. 447 bis e 8, secondo comma, n. 2, (norma, quest'ultima, abrogata a decorrere dal 2 giugno 1999) c.p.c., l'introduzione del giudizio d'appello con citazione, quando questa è stata depositata nei termini indicati dagli artt. 434, secondo comma, e 327, primo comma, c.p.c., determina soltanto la necessità processuale del mutamento di rito, o, in mancanza, una mera irregolarità processuale attinente ad una questione di rito, che non può essere autonomamente dedotta come motivo di gravame e che assume rilievo, ai fini dell'impugnazione, solamente se abbia arrecato alla parte un pregiudizio processuale che abbia inciso sulla competenza, sul regime delle prove o sui diritti di difesa.