(massima n. 1)
Il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c. č consentito anche al fine di determinare la retribuzione proporzionata, ai sensi dell'art. 36 Cost., alla quantitą o alla qualitą della prestazione lavorativa, restando esclusa, ove sia accertata l'inadeguatezza della retribuzione sotto il profilo anzidetto, che ha carattere primario, la necessitą dell'indagine circa la sufficienza o meno della retribuzione stessa ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.