(massima n. 1)
La valutazione equitativa della prestazione, rimessa al giudice del lavoro dall'art. 432 c.p.c., ha per oggetto il valore economico di questa e non la determinazione dell'esistenza della stessa, esigendo la norma che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la somma dovuta, con conseguente estensione della regola ordinaria (art. 1226 c.c.), relativa alla sola valutazione equitativa del danno, all'ipotesi in cui risulti impossibile quantificare l'oggetto in una obbligazione pecuniaria nascente dal rapporto di lavoro.