(massima n. 1)
La valutazione equitativa delle prestazioni, prevista dall'art. 432 c.p.c., consente al giudice del lavoro di liquidare secondo equitą il valore economico di un diritto del lavoratore che sia certo nella sua esistenza, una volta indicati, con adeguata motivazione, i criteri adottati e l'iter logico seguito; ne consegue che non incorre in alcuna violazione dell'art. 432 citato il giudice che, una volta comprovata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonché la natura e la qualitą del lavoro prestato, determini discrezionalmente la qualitą della retribuzione spettante al lavoratore. (Nella specie, il giudice di merito, ridotta presuntivamente della metą la durata giornaliera della prestazione rispetto ad un iniziale periodo del rapporto, aveva equitativamente determinato la relativa retribuzione in base all'accertato orario ridotto).