(massima n. 1)
Il ricorso del giudice, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., alla liquidazione equitativa della prestazione dovuta implica un giudizio di merito, censurabile in sede di legittimitą solo per insussistenza dei presupposti o per vizio di motivazione, peraltro deducibile esclusivamente sotto il profilo della sua mancanza o sotto quello della enunciazione meramente apparente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, accertato l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere una gratifica ad un proprio dipendente in relazione ai favorevoli risultati di esercizio, ha determinato, in mancanza di accordo tra le parti, l'importo della gratifica in via equitativa, ancorando tale valutazione agli utili di bilancio realizzati e all'entitą delle gratifiche corrisposte negli anni precedenti).