(massima n. 1)
Nel rito del lavoro il potere, conferito al giudice dall'art. 432 c.p.c., di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore quando sia certo il relativo diritto, puō essere esercitato dal giudice del merito soltanto nell'ipotesi in cui sia individuata, con adeguata e corretta motivazione, l'obiettiva impossibilitā di una determinazione certa dell'importo della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo. Nell'esercizio di tale potere discrezionale il giudice č tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del "quantum debeatur", indicando i criteri oggettivi assunti a base del procedimento valutativo. (In base all'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che si era limitata a determinare il corrispettivo dovuto per la prestazione aggiuntiva svolta dalla lavoratrice - consistente nella effettuazione di lavori di pulizia dei locali della scuola al di lā dei compiti propri di portiere - nella metā del compenso preteso, utilizzando un criterio meramente soggettivo in quanto riferito all'entitā della richiesta dell'interessata).