(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'art. 432 c.p.c., che consente al giudice di liquidare in via equitativa il compenso dovuto al lavoratore subordinato o parasubordinato, non deroga al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., trovando applicazione solo ove il diritto sia certo ma sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta. Ne consegue che, accertata la sussistenza del rapporto di agenzia, va rigettata la domanda dell'agente al pagamento delle provvigioni qualora questi non provi le prestazioni eseguite o non abbia ritualmente richiesto la produzione dell'estratto conto (non tempestivamente consegnatogli dal preponente ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo n. 303 del 1991), dovendosi escludere che, in mancanza, si possa supplire con la richiesta di consulenza tecnica contabile, che non č ammissibile per l'accertamento dei fatti non provati dalla parte.