(massima n. 1)
L'inosservanza del termine perentorio, non superiore a trenta giorni, stabilito dal giudice ai sensi del secondo comma dell'art. 428 c.p.c., per la riassunzione della causa in caso di dichiarazione d'incompetenza, comporta l'estinzione del giudizio, la quale, pur operando di diritto, dev'essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse prima di ogni altra difesa (art. 307, ultimo comma, c.p.c.), non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice innanzi al quale il processo č stato riassunto. Ne deriva che, ove l'estinzione non sia stata eccepita, l'irritualitā della riassunzione resta priva di effetti e si producono invece tutti gli effetti propri della cosiddetta traslatio iudicii, per cui la fase di giudizio svoltasi davanti al giudice competente deve considerarsi prosecuzione della fase svoltasi davanti al giudice dichiaratosi incompetente, con tutte le conseguenze che ne discendono anche in tema di preclusioni. (Nella specie, l'impugnata sentenza confermata dalla Suprema Corte aveva ritenuto che al convenuto fosse preclusa la proposizione, innanzi al giudice della riassunzione, dell'eccezione di prescrizione).