(massima n. 1)
In relazione all'ipotesi di incompetenza prevista dal l'art. 428 c.p.c., qualora il giudice erroneamente fissi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente un termine superiore a quello massimo di trenta giorni previsto dal secondo comma di tale articolo, deve ritenersi tempestiva la riassunzione effettuata dalla parte entro il più lungo termine indicato dal provvedimento, poiché l'attività di impulso processuale della parte si svolge necessariamente, in tal caso, sulla base del provvedimento del giudice, il quale, per l'autoritatività che lo assiste, «regge» la situazione processuale finché non sia rimosso nei modi previsti dal codice di rito, sicché l'errore commesso nell'attività di informazione e ricognizione del dato normativo vale a rendere inoperativa la perentorietà del termine sancita dalla norma, rimanendo comunque salvaguardato il fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale.