(massima n. 1)
Nelle controversie proposte davanti al giudice del lavoro (nella specie, perché involgente un rapporto di agenzia e, quindi, ascrivibile all'ambito dei rapporti di parasubordinazione di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.), le preclusioni al rilievo dell'incompetenza sono poste dall'art. 428 c.p.c., tanto per il convenuto che per il giudice, non gią dall'art. 38 dello stesso codice, poiché tale norma, pur nella formulazione di cui alla legge n. 353 del 1990, ha riguardo soltanto ai processi iniziati davanti al giudice ordinario.