(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 428 c.p.c., nelle controversie relative a rapporti regolati dall'art. 409 stesso codice, l'incompetenza per territorio può o essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di discussione (restrittivamente intesa) fissata dall'art. 420. Ne deriva che non possono essere consentiti né l'eccezione d'incompetenza, né il rilievo d'ufficio di tale questione da parte del giudice, dopo che questi si sia pronunciato sulla richiesta di provvedimento d'urgenza formulata dalla parte in corso di causa.