(massima n. 1)
Qualora la parte convenuta in giudizio contesti la competenza del giudice adito secondo le regole ordinarie (nella specie, del giudice di pace) ed affermi la competenza per materia del giudice del lavoro, perché il giudice possa escludere "ictu oculi" l'esistenza di un rapporto ex art. 409 c.p.c., occorre che l'inesistenza di rapporti di competenza del giudice del lavoro si desuma dalle asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell'esame delibativo dell' oggetto della controversia che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria competenza, senza la necessitą di procedere ad ulteriori indagini e senza che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la delibazione del rapporto compiuta dal giudice di pace, che aveva escluso che l'attivitą di collaborazione nell'attivitą di produzione dei contratti di assicurazione nel ramo vita, per conto di una compagnia assicuratrice, potesse essere inquadrata, "prima facie", come rapporto di agenzia o collaborazione coordinata e continuativa, qualificandola come procacciamento di affari senza vincolo di stabilitą sulla scorta dell'organizzazione dei collaboratori in struttura piramidale, del compenso con provvigioni calcolate sui contratti stipulati da ciascuno e conclusi dai collaboratori inseriti nella struttura dal collaboratore pił elevato, con responsabilitą del gruppo dei propri collaboratori, dell'assenza dell'obbligo, per il collaboratore, di promuovere affari per conto della mandante o di eseguirne le direttive, infine, della libertą di attivarsi o meno per la conclusione di affari e di organizzare l'espletanda attivitą).