(massima n. 1)
La distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di competenza per materia, ma di semplice diversità di rito, talché la trattazione davanti a quest'ultimo col rito speciale di una causa non compresa fra quelle enumerate dall'art. 409 c.p.c. — salva la possibile insorgenza di una questione di competenza per valore, soggetta, tuttavia, ai limiti dell'art. 38 c.p.c., che ne prevede la rilevabilità, anche di ufficio, nel solo ambito del giudizio di primo grado — non costituisce motivo di nullità, talché l'omesso cambiamento di rito, anche in appello, non può costituire motivo di impugnazione, tranne che abbia inciso sul contraddittorio o sui diritti della difesa. Consegue che una nullità siffatta non è configurabile allorché il rito speciale, senza escludere una determinata facoltà, come quella inerente alla proposizione della domanda riconvenzionale, la assoggetti soltanto ad una disciplina diversa da quella propria del rito ordinario.