(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 426 c.p.c., il passaggio dal rito ordinario al rito speciale e la conseguente possibilità per le parti di provvedere ad integrare gli atti carenti (ferme restando le sole preclusioni eventualmente già maturate alla stregua della normativa propria del rito ordinario) presuppongono unicamente che la controversia individuale di lavoro sia stata promossa nelle forme ordinarie, vale a dire introdotta con atto di citazione; ne consegue che non può attribuirsi alcun rilievo, ai fini della sussistenza del diritto del ricorrente ad avvalersi dei documenti non indicati ed offerti in comunicazione e degli altri mezzi di prova costituenda non dedotti con l'atto di citazione — sempreché i suddetti mezzi probatori siano stati poi rispettivamente depositati ed articolati in sede di integrazione degli atti — al fatto che lo stesso sia stato colpevolmente ignaro dell'effettivo carattere della controversia.