(massima n. 1)
Disposto dal giudice adito il mutamento del rito ordinario in rito del lavoro ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., il mancato deposito del dispositivo in udienza non può essere considerato circostanza idonea a far ritenere la ritrasformazione del rito medesimo in ordinario, trattandosi di mera irregolarità assolutamente irrilevante. Consegue che per quanto concerne l'appello sono applicabili le norme del rito del lavoro, perfezionandosi l'impugnazione con il deposito del ricorso in cancelleria, dato che la successiva notificazione dell'atto del gravame (e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione) costituisce elemento esterno, attiene cioè all'ulteriore svolgimento del rapporto processuale, ed è necessario soltanto per la chiamata in giudizio del convenuto.