(massima n. 1)
Nel rito locatizio l'ordinanza di trasformazione del rito prevista dall'art. 426 c.p.c. deve essere comunicata alla parte contumace, in osservanza di un principio generale del nostro ordinamento ; tuttavia la mancata comunicazione può essere eccepita solo dal soggetto interessato ossia il contumace (che si costituisca successivamente ) e non dalla parte già costituita, che non vi ha interesse se non è compromesso il suo diritto di difesa.