(massima n. 1)
Qualora una controversia cui sia applicabile il rito del lavoro (nella specie in riferimento a domanda di restituzione di somme pretesamente corrisposte illegittimamente da una societā al presidente del consiglio di amministrazione) sia stata trattata con il rito ordinario, atteso che con l'introduzione del giudice unico di primo grado (d.l.vo 19 febbraio 1998, n. 51) la natura della controversia incide solo sul rito applicabile e non sulla competenza, la relativa pronuncia non č viziata per incompetenza, nč puō ritenersi affetta da nullitā se non vi sia stata violazione dei diritti di difesa delle parti.