(massima n. 1)
Il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina - neppure a seguito di fissazione del termine perentorio di cui all'art. 426 c.p.c. per l'integrazione degli atti introduttivi - la rimessione in termini rispetto alle preclusioni gią maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare tale integrazione alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. e non valendo la stessa a ricondurre il processo ad una fase anteriore a quella gią svoltasi. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una causa in materia di locazione in cui, dopo la trasformazione del rito ex art. 426 c.p.c., erano stati nuovamente prodotti documenti gią prodotti tardivamente nell'anteriore corso della causa secondo il rito ordinario).