(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il contratto collettivo di diritto comune - anche anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 40 del 2006 - in quanto assumibile quale regola di giudizio, si distingue dai semplici fatti di causa e può essere richiesto, senza preclusione e discrezionalmente, d'ufficio dal giudice alle associazioni sindacali, ai sensi dell'art. 425 quarto comma, c.p.c., restando onere della parte che lamenti il mancato esercizio di detto potere indicare, con il ricorso per cassazione, il momento ed il modo con cui ne abbia sollecitato l'esercizio.