(massima n. 1)
A norma dell'art. 419, c.p.c., nelle controversie soggette al rito del lavoro l'intervento del terzo ex art. 105 c.p.c. non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e, qualora sia tardivo, la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto la propria domanda, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista dei quali è posto il divieto di domande nuove; tale previsione, avendo carattere pubblicistico, è sottratta alla disponibilità dei privati, mentre non ha la medesima natura la disposizione (introdotta nell'art. 419 citato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 193 del 1983) prevedente, in caso di intervento volontario, la fissazione di una nuova udienza e la notifica della memoria dell'interveniente e del provvedimento di rifissazione alle parti originarie; con la conseguenza che, in caso di omissione degli adempimenti da ultimo ricordati, la parte nel cui interesse i suddetti sono disposti deve, a norma dell'art. 157 c.p.c., far valere la nullità derivante dalla mancata fissazione della nuova udienza nella prima difesa successiva al fatto o alla notizia di esso.