(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, non determina nullitā la mancata comunicazione al convenuto, che abbia proposto domanda riconvenzionale, della data fissata per la nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., considerato che tale comunicazione non č richiesta da alcuna disposizione di legge e che per il convenuto il quale, a pena di decadenza, ha l'onere di chiedere tale nuova fissazione di udienza non esorbita dall'ordinaria diligenza dover prendere conoscenza dell'esecuzione dell'adempimento da lui stesso richiesto e per il quale la legge fissa uno specifico termine.