(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice del lavoro ritenga di non dover dare corso alla domanda riconvenzionale del convenuto (per un qualsiasi motivo di forma o di sostanza) dichiarandola in limine litis inammissibile, e così ometta di provvedere alla fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., il processo non può che svolgersi secondo i tempi dell'iniziale decreto di fissazione d'udienza e con oggetto circoscritto alla domanda attorea; né il convenuto — che avrebbe avuto l'onere di rendersi parte diligente per conoscere la data della (eventuale) nuova udienza — può poi dolersi di aver ignorato la disposta inammissibilità della sua domanda riconvenzionale ed il conseguente mantenimento dell'udienza originariamente fissata.