(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'inosservanza del convenuto, il quale formuli domanda riconvenzionale, all'onere di chiedere la fissazione di una nuova udienza, secondo le previsioni dell'art. 418, primo comma, c.p.c., implica decadenza, e, quindi, inammissibilitą della domanda medesima, che č rilevabile anche d'ufficio ed in sede di legittimitą. (Nella specie, le Sezioni Unite della suprema Corte, enunciando il riportato principio, hanno precisato che la parte attrice aveva sempre rifiutato il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale, di modo che non occorreva prendere posizione sul problema della configurabilitą, nell'eventuale accettazione del contraddittorio, di una situazione preclusiva al riscontro di detta decadenza).