(massima n. 1)
Qualora il testatore abbia indicato uno specifico uso nel disporre delle sue sostanze a favore dei poveri e incaricato un terzo di determinare il pubblico istituto beneficiario, questo terzo č legittimato a far valere l'esistenza e la portata di un siffatto incarico contro chi lo disconosca ovvero contesti la validitā o il tenore della relativa clausola testamentaria.