(massima n. 1)
L'art. 418 c.p.c. sulla richiesta in caso di proposizione di domanda riconvenzionale di emissione di un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza trova la sua specifica ragione nella necessità di provocare la modificazione di un provvedimento già in precedenza emesso, e di conseguenza non può trovare applicazione, neppure in via analogica, per l'atto di appello ove siffatto incombente non è prescritto dalla legge, e la cui proposizione si perfeziona con il deposito in cancelleria del relativo atto, il quale deve contenere le indicazioni previste dall'art. 434 c.p.c. modif. in relazione anche all'art. 414, restando la fissazione dell'udienza compito esclusivo del presidente del tribunale a norma dell'art. 415 dello stesso codice di rito.