(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'onere di chiedere al giudice l'emissione di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza, posto dall'art. 418 c.p.c., a pena di decadenza, a carico del convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale, non rispondendo in maniera specifica ed infungibile ad un'esigenza di carattere generale (tant'č che non č previsto incombente analogo nel rito ordinario), costituisce previsione a carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; tale onere deve pertanto ritenersi sussistente solo nell'ipotesi di domanda riconvenzionale in senso tecnico (ossia di domanda proposta dal convenuto nei confronti dell'attore) e non in tutte le ipotesi di proposizione di qualsivoglia domanda diversa da quella dell'originario attore nei confronti dell'originario convenuto, tant'č che, anche nel rito del lavoro, in ipotesi di chiamata in causa di terzo, non č previsto a pena di decadenza l'onere per il chiamante di richiedere al giudice la fissazione di una nuova udienza. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'onere previsto dall'art. 418 c.p.c. fosse estensibile all'ipotesi di domanda in via di regresso proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto).