(massima n. 1)
In tema di formalitā di proposizione della domanda riconvenzionale nelle controversie soggette al rito del lavoro o alle quali tale rito si estenda, qualora la controversia principale sia stata erroneamente introdotta con il rito ordinario e venga disposto il cambiamento del rito ed il passaggio al rito speciale dallo stesso giudice adito oppure, per il caso di incompetenza di questi, le parti vengano rimesse avanti al giudice competente e la causa venga riassunta con le forme del rito speciale, il mantenimento della domanda riconvenzionale, giā proposta anteriormente al cambiamento del rito o alla detta rimessione, non esige da parte del convenuto l'istanza di fissazione della nuova udienza ai sensi del primo comma dell'art. 418 c.p.c. Tale istanza, viceversa, č necessaria allorquando la proposizione della riconvenzionale avvenga dopo il cambiamento del rito disposto dal giudice adito con il rito ordinario ovvero nella fase di riassunzione, a seguito della declinatoria della competenza da parte di quel giudice, in quanto soltanto in questo caso ricorre l'esigenza cui č funzionale la previsione dell'obbligo di formulare l'istanza, cioč quella di garantire l'utile svolgimento del contraddittorio sulla riconvenzionale in ragione del regime delle preclusioni proprio del rito speciale, contraddittorio che nell'altra ipotesi invece ha giā avuto corso.