(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'onere di chiedere al giudice l'emissione di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza, posto dall'art. 418 cod. proc. civ., a pena di decadenza, a carico del convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale, si applica anche nei confronti del terzo chiamato in causa, che, con la memoria di costituzione, abbia proposto una autonoma domanda riconvenzionale nei confronti di una delle parti in giudizio. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rilevato che l'INPS, chiamato in causa dal ricorrente dopo la costituzione del convenuto, oltre ad aderire alla domanda attorea di accertamento della natura subordinata del rapporto, aveva chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle omissioni contributive, senza, tuttavia, chiedere la fissazione di una nuova udienza ed incorrendo, quindi, nella relativa decadenza processuale).