(massima n. 1)
La decadenza che sanziona per il ricorrente — stante la necessaria estensione della disposizione espressa contenuta nell'art. 416 c.p.c. per il resistente — l'omissione, nell'atto introduttivo del giudizio, della specifica indicazione dei documenti che si offrono in comunicazione, come prescritto dall'art. 414 c.p.c., determina, non già l'invalidità o l'inammissibilità del ricorso, ma soltanto l'impossibilità di utilizzare come fonte di prova i documenti prodotti, a prescindere dai quali la domanda può trovare tuttavia accoglimento sulla base di ogni altra prova acquisita d'ufficio dal giudice, o fornita dall'altra parte, o desunta dal comportamento delle parti, o conseguente alla prestazione del giuramento decisorio.