(massima n. 1)
L'inosservanza, da parte del lavoratore ricorrente, dell'onere d'indicare, specificandone i dati, e di produrre in giudizio il contratto collettivo post-corporativo del quale chiede l'applicazione può giustificare il rigetto della domanda soltanto se di tale contratto siano contestati dalla controparte l'esistenza e il contenuto; sicché detta omissione resta priva di rilievo, e non può cioè incidere sulla validità del ricorso né sulla fondatezza della domanda, allorquando il medesimo contratto collettivo sia stato prodotto dalla stessa parte convenuta.