(massima n. 1)
Nel rito del lavoro l'indicazione specifica, nel ricorso introduttivo, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, prescritta dall'art. 414 n. 5 c.p.c. č stabilita solo ai fini della concentrazione dell'istruttoria nel rispetto del contraddittorio, e non attiene invece (a differenza delle prescrizioni di cui ai numeri 3 e 4 dello stesso articolo, riguardanti l'oggetto della domanda e i relativi fatti costitutivi) all'individuazione della pretesa; pertanto la sua mancanza non determina nullitā dell'atto ma comporta solo la decadenza dell'attore dalla facoltā di articolare i mezzi di prova non indicati in ricorso, con l'ulteriore conseguenza che la domanda dovrā essere rigettata nel merito, a meno che non riceva supporto probatorio dalle ammissioni del convenuto o da mezzi istruttori disposti d'ufficio.