(massima n. 1)
Il fatto che, a norma dell'art. 5, legge 15 luglio 1966, n. 604 gravi sul datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento non esime il lavoratore, il quale neghi la sussistenza dei fatti posti a base del licenziamento stesso e ne contesti la legittimità, dall'obbligo di indicare in modo specifico, nel ricorso introduttivo del giudizio d'impugnazione del recesso del datore di lavoro, i mezzi di prova di cui intenda avvalersi (art. 414, n. 5, c.p.c.); consegue che, ove tale obbligo non adempia, il lavoratore non può dolersi dell'esito, a lui sfavorevole, delle prove offerte dal convenuto, né contrastarne il risultato formulando tardive richieste istruttorie, salvo il caso che queste concernano mezzi di prova che non gli sia stato possibile proporre prima (art. 420, comma quinto, c.p.c.).