(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, ai fini della ammissibilitą della prova testimoniale č sufficiente che siano stati articolati i capitoli di prova e siano stati indicati i testimoni da escutere, mentre non č richiesto a pena di inammissibilitą che venga precisato in ordine a quali capitoli i singoli testimoni sono chiamati a deporre, presumendosi che, in difetto di specificazione, ognuno di essi potrą rispondere su tutte le circostanze dedotte, e non ostando alla ammissibilitą della prova neppure il fatto che i capitoli di prova non siano separati dalla narrativa in fatto e numerati, qualora l'articolazione della narrativa si componga di capitoli separati nei quali vengono schematicamente ed analiticamente indicati i fatti su cui la domanda si fonda.