(massima n. 1)
Nel rito del lavoro la nullitā del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per la mancata determinazione dell'oggetto della domanda e per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, č bensė rilevabile d'ufficio ed a prescindere dall'eventuale costituzione della parte convenuta, ma solo nell'ambito del giudizio di merito e pertanto deve escludersi che possa essere dedotta per la prima volta in sede di legittimitā da parte del convenuto soccombente e dalla stessa Corte d'ufficio, la violazione da parte dell'attore in prime cure dell'art. 163 n. 3 (o dell'art. 414 n. 3) c.p.c. per insufficiente determinazione della cosa oggetto della domanda.