(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullitą dell'atto introduttivo dall'art. 414 n. 3 c.p.c., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora l'attore indichi i relativi titoli, ponendo cosģ il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltą dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine all'individuazione dei crediti fatti valere.