(massima n. 1)
Nel rito del lavoro la nullitā del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa (art. 414, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.), č sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ., norma estensibile anche all'anzidetto rito. Ne consegue che, ove il giudice abbia omesso di fissare un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda e il convenuto non abbia tempestivamente eccepito il vizio dell'atto ex art. 157 cod. proc. civ., deve ritenersi intervenuta la sanatoria della nullitā del ricorso per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.. (Nella specie, relativa ad una domanda di accertamento della qualifica superiore e di condanna della societā datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rilevato che il giudice di appello aveva dichiarato, erroneamente, la nullitā del ricorso introduttivo per indeterminatezza del "petitum" senza considerare che il giudice di primo grado, con l'accoglimento della pretesa, aveva giā escluso la carenza degli elementi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 cod. proc. civ.).