(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la domanda può ritenersi proposta nei confronti di un determinato soggetto quando nel ricorso questi sia indicato con le modalità previste dall'art. 414 c.p.c., l'oggetto della domanda ("petitum") sia determinato e gli elementi di fatto e diritto giustificativi ("causa petendi") della pretesa siano specificamente esposti, unitamente alle conclusioni, dovendosi escludere, ove sia stata anteriormente chiesta una tutela in via cautelare atipica, che ad individuare, nei termini anzidetti, la domanda del giudizio di merito sia sufficiente - salva la possibilità di essere autorizzati, nel corso del processo di primo grado, a modificarla ex art. 420 c.p.c. - il richiamo al ricorso d'urgenza, attesa la mera eventualità che il giudizio di merito segua quello cautelare atipico e la non necessaria omogeneità tra l'uno e l'altro. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione impugnata, che, nell'interpretare l'originario ricorso introduttivo, aveva rilevato che i ricorrenti, dopo aver chiesto in via cautelare, la reintegra nel posto di lavoro nei confronti di una pluralità di soggetti, nel successivo giudizio di merito avevano formulato le proprie domande espressamente solo nei confronti di colui che, asseritamente, era l'attuale datore di lavoro, limitandosi, con riferimento alle altre posizioni, a richiamare il ricorso d'urgenza e a farne menzione in successive note autorizzate).