(massima n. 1)
Non sussiste la nullità di cui all'art. 164 c.p.c. — le cui disposizioni si applicano anche al ricorso ex art. 414 c.p.c. — allorché l'omessa indicazione specifica della denominazione della persona giuridica nei cui confronti è proposto l'atto introduttivo del giudizio non comporti assoluta incertezza circa l'identificazione della medesima. (Nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato la sussistenza di detta nullità relativamente ad un atto di appello recante non la denominazione della persona giuridica, bensì l'indicazione dell'azienda da questa gestita, rilevando altresì che concomitanti fattori di diminuzione di incertezza consistevano nell'essere stato tale atto notificato al procuratore costituito in primo grado e nell'essere anche in appello avvenuta la costituzione della stessa persona giuridica).