(massima n. 1)
L'omessa indicazione nel ricorso della denominazione della persona giuridica attrice non determina la nullità dell'atto introduttivo, dovendosi ritenere sanata l'inosservanza dell'art. 414, n. 2, c.p.c., ove dal contenuto dell'atto emerga, senza incertezze, l'identità dell'ente e la controparte non subisca alcun pregiudizio nello svolgimento delle sue difese. Né la valutazione di idoneità dell'atto processuale da parte del giudice di primo grado può essere sindacata dal giudice di appello in difetto di specifico motivo d'impugnazione, in mancanza del quale la dichiarazione officiosa di nullità della domanda dà luogo al vizio di ultrapetizione.