(massima n. 1)
Nelle controversie di lavoro e nelle altre materie cui è stato esteso il rito speciale della L. 11 agosto 1973, n. 533, l'introduzione della lite effettuata con il mezzo ordinario della notificazione dell'atto di citazione a udienza fissa anziché mediante ricorso, non è inficiata da nullità, ma determina solo il passaggio dal rito ordinario al rito speciale ai sensi dell'art. 426 c.p.c., ed il contraddittorio è regolarmente stabilito anche se non si costituisca il convenuto, il quale, in tal caso, deve essere ritenuto contumace.