(massima n. 1)
La mancata indicazione, nel ricorso introduttivo del giudizio del lavoro, dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, e 3 dell'art. 414 c.p.c. (corrispondenti a quelli di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 163 c.p.c.) nonché del requisito di cui al n. 4 dello stesso articolo (esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda con le relative conclusioni) è causa di nullità, derivando tale sanzione — quanto all'omessa indicazione del giudice, del nome delle parti e dell'oggetto della domanda — dall'applicabilità al rito del lavoro della previsione del primo comma dell'art. 164 c.p.c. e, quanto all'omessa indicazione del requisito di cui al detto n. 4, dal principio contenuto nel secondo comma dell'art. 156 c.p.c.; invece, la mancata indicazione (nello stesso atto) dei mezzi di prova, e cioè del requisito previsto dal n. 5 dello stesso art. 414, comporta non già la nullità del ricorso (e quindi l'emanazione di una decisione a contenuto esclusivamente processuale che non impedisce la riproposizione della domanda in un altro processo) ma solo la decadenza dalla possibilità — salve le eccezioni ex artt. 420 e 421 c.p.c. — di successiva deduzione delle prove in corso di processo.