(massima n. 1)
La nullitą delle clausole derogative della competenza territoriale, sancita dall'ultimo comma dell'art. 413 c.p.c., riguarda tutti i rapporti elencati dall'art. 409 dello stesso codice e, quindi, anche i rapporti di agenzia, non rilevando che la clausola derogativa sia stata pattuita nell'esclusivo interesse dell'agente.