(massima n. 1)
In ipotesi di cassazione (con rinvio) di sentenza d'appello resa nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, il giudice di rinvio dev'essere individuato secondo i criteri ordinari, anziché secondo la regola del foro erariale, attese la sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 1990 (dichiarativa dell'illegittimitą costituzionale dell'art. 23 della L. n. 210 del 1985 nella parte in cui introduceva irragionevoli deroghe alla disciplina generale dettata dall'art. 413 c.p.c.) e l'avvenuta trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in Spa, la perdurante applicabilitą (ai sensi dell'art. 15, comma 3 bis, del D.L. n. 16 del 1993, nel testo aggiunto dalla legge di conversione n. 75 del 1993) dell'art. 24, primo comma, della L. n. 210 del 1985 comportando solo il perdurare dello ius postulandi dell'avvocatura dello Stato; mentre la norma dell'art. 10 del R.D.L. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel prescrivere che il giudice di rinvio debba essere individuato tenendo conto del foro erariale) fa riferimento ai «giudizi nei quali č parte un'amministrazione dello Stato», qualitą non attribuibile neppure all'Ente (pubblico economico) Ferrovie dello Stato.