(massima n. 1)
In materia di licenziamenti individuali, l'improcedibilitą della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 5 legge n. 108 del 1990 non comporta una interruzione del termine semestrale di permanenza della competenza per territorio di cui all'art. 413 comma terzo c.p.c., atteso che non esiste alcuna interferenza fra le suddette norme e che la previsione di cui all'art. 413 c.p.c. si limita, al fine di agevolare le parti nella loro difesa, a prorogare il legame fra un certo luogo e il giudice che nello stesso ha competenza per un termine oltre il quale la permanenza della competenza cessa perché evidentemente ritenuta dal legislatore non pił rispondente alle predette esigenze.