(massima n. 1)
Nelle cause di lavoro, il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo dove si trova la dipendenza cui il lavoratore è addetto (art. 413, comma secondo, c.p.c.) va riferito non all'atto con cui il lavoratore sia stato destinato alla dipendenza bensì al fatto dell'effettivo svolgimento della prestazione di lavoro presso la medesima, con la conseguenza che competente a conoscere della causa concernente la legittimità di un trasferimento del dipendente, ove questo abbia avuto concreta esecuzione, è il giudice del luogo in cui si trova la nuova dipendenza e non già il giudice del luogo in cui si trova la sede di lavoro di provenienza, ancorché in tale foro potrebbe essere più facile la prova dei fatti rilevanti per la decisione.