(massima n. 1)
Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro la nozione di «dipendenza» alla quale è stato o è addetto il lavoratore ricorrente — richiamata dal secondo comma dell'art. 413 c.p.c. per l'ipotesi del rapporto di lavoro subordinato privato — deve essere interpretata in modo conforme al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), tenendo conto, come termini di comparazione, del criterio del domicilio (previsto dal successivo quarto comma per i rapporti di agenzia e di parasubordinazione) e del criterio della sede di lavoro (contemplato dal quinto comma della medesima disposizione per i rapporti di lavoro pubblico) e pertanto comprende anche una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa (quali, nella specie, il computer, la modulistica, l'autovettura utilizzati dal dipendente per lo svolgimento, in posizione di subordinazione, dell'attività di piazzista viaggiatore).