(massima n. 2)
L'azione di denuncia di danno temuto è ammissibile nei confronti della P.A. sempre che essa non miri alla revoca o alla modifica di un atto amministrativo o alla imposizione di un determinato comportamento, positivo o negativo, all'amministrazione convenuta, ma sia rivolta unicamente all'accertamento di un comportamento colpevole della P.A., con riserva di esperire, nella sede competente, l'azione per eliminare le cause del danno sempre incombente.