(massima n. 1)
La sentenza che decide sull'opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c., č soggetta alle medesime impugnazioni proponibili avverso la decisione opposta; ne consegue che se viene proposta opposizione di terzo avverso una sentenza di primo grado, la sentenza che decide sulla stessa č impugnabile con l'appello, e non č, pertanto, ricorribile per cassazione (che, se proposto, deve essere - come nella specie - dichiarato inammissibile).