(massima n. 1)
Mentre nel caso di opposizione di terzo proposta da litisconsorte necessario pretermesso contro una sentenza di primo grado le due fasi — rescindente e rescissoria — si svolgono innanzi allo stesso giudice il quale può, con un'unica decisione, annullare la sentenza opposta ed emettere la pronuncia sostitutiva (oppure pronunciare una prima sentenza di annullamento e quindi, all'esito dell'espletamento dei mezzi di prova ritenuti necessari, pronunciare sul merito); nella ipotesi di opposizione contro una sentenza di secondo grado, il giudice dell'appello deve limitarsi ad eliminare la sentenza opposta ed a rimettere gli atti al giudice di primo grado, sia per il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, sia per l'applicabilità dell'art. 354 c.p.c.